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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
Ministero delle Attivita' Produttive - Attuazione della
direttiva della Commissione 98/65/CE, per l'adeguamento al progresso tecnico
degli allegati alla direttiva del Consiglio 82/130/CEE, sul materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose.
(Pubblicato su GU n. 84 del 10-4-2002)
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Il Ministro delle Attivita' Produttive
Visto l'art. 20
della legge 16 aprile 1987, n. 183, in merito al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento
interno agli atti normativi comunitari;
Visto l'art. 5
della legge 9 marzo 1989, n. 86, in merito alle norme
generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo
comunitario e sulle
procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari;
Vista la legge
17 aprile 1989,
n. 150, recante
norme per l'attuazione della
direttiva del Consiglio
82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione
e la vendita di materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere
grisutose;
Visto l'art. 10 della legge 17 aprile 1989, n. 150, che
delega il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per l'adeguamento al
progresso tecnico degli allegati A, B e C annessi a detta legge;
Visto il decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
10 agosto 1994, n. 587, riguardante il "Regolamento per l'attuazione della direttiva della
Commissione 91/269/CEE, che adegua al progresso tecnico gli allegati alla
direttiva del Consiglio 82/130/CE, sul
materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva nelle
miniere grisutose";
Visto il decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 luglio 1997,
riguardante l'attuazione della direttiva della Commissione 94/44/CEE
del 19 settembre 1994 che adegua al progresso tecnico gli allegati alla
direttiva del Consiglio 82/130/CEE, sul materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato in atmosfera esplosiva nelle miniere grisutose";
Vista la direttiva della
Commissione 98/65/CE del 3 settembre 1998 che
adegua al progresso
tecnico la direttiva
del Consiglio 82/130/CEE;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee,
legge comunitaria 1999,
elenco delle direttive
comunitarie da attuare in via amministrativa;
Considerato che per
il progresso avutosi
nella tecnica e' necessario adeguare le norme armonizzate
di cui all'allegato A, della sopracitata
legge n. 150/1989 e del decreto ministeriale 10
agosto 1994, n. 587;
Considerato che per
le caratteristiche del materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato in atmosfera esplosiva deve essere
previsto un periodo di transizione per consentire alle industrie di
adeguarsi agli aggiornamenti apportati
alle norme;
Considerato che la direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 23
marzo 1994 riguardante il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri relative alle
attrezzature e ai
sistemi
di protezione destinati
ad essere utilizzati in atmosfere esplosive stabilisce che la
direttiva 82/130/CEE sia abrogata a partire dal 1 luglio 2003;
Ritenuta la necessita' di procedere all'adeguamento di cui sopra in
attuazione della direttiva della Commissione 98/65/CE sopra citata;
Decreta:
1. All'allegato A della legge 17 aprile 1989, n. 150, e'
aggiunto l'allegato I di cui al presente decreto.
2. All'allegato B della legge 17 aprile 1989, n. 150, e'
aggiunto l'allegato II di cui al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 aprile 2002
Il Ministro: Marzano
Le norme armonizzate alle quali deve
essere conforme il materiale secondo
il suo metodo di protezione, sono le norme europee i cui
riferimenti figurano nella tabella che segue.
I certificati redatti
in base alle norme citate nella
tabella seguente assumono la denominazione di "certificati di generazione
E".
La
lettera E dovra'
figurare in testa
al numero d'ordine del certificato.
NORME EUROPEE E CORRISPONDENTI NORME CEI
Numero |
Titolo della norma |
Edizione |
Data |
Norma CEI |
EN 50014 EN 50015 EN 50016 EN 50017 EN 50018 EN 50019 EN 50020 |
Materiale elettrico
per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: regole generali Materiale elettrico
per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: immersione in olio 0 Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: apparecchiatura pressurizzata <<p>> Materiale elettrico
per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: riempimento
pulverulento <<q>> Materiale elettrico
per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: rivestimento
antideflagrante <<d>> Materiale elettrico
per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: sicurezza
accresciuta <<e>> Materiale elettrico
per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive: sicurezza
<<i>> |
2 2 2 2 2 2 2 |
Dicembre 1992 Aprile 1994 Ottobre 1995 Aprile 1994 Agosto 1994 Marzo 1994 Agosto 194 |
CEI EN 50014:1993 A1:1995 CEI EN 50015:1995 CEI EN 50016:1997 CEI EN 50017:1995 CEI EN 50018:1995 CEI EN 50019:1994 CEI EN 50020:2000 |
Allegato II
Appendice 1
Regole generali (Norma europea EN 50014)
Il
testo del paragrafo
7.3.1. della norma
europea EN 50014 (dicembre 1992) va sostituito con il seguente testo:
"7.3.1. Costruzioni elettriche del Gruppo I.
Le
custodie in materia plastica la
cui superficie proiettata in qualunque
direzione supera 100 cm2 o che comportano parti metalliche
accessibili la cui capacita' rispetto
alla terra e' superiore a 3 pF nelle
condizioni piu' sfavorevoli
nella pratica, devono
essere progettate in modo
che sia evitato
ogni pericolo di accensione determinato da
cariche elettrostatiche nelle
condizioni normali di impiego, come pure durante la manutenzione e la pulizia.
Queste condizioni sono soddisfatte:
con una scelta
opportuna del materiale:
la resistenza di isolamento della
custodia, misurata secondo il metodo illustrato al punto 23.4.7.8 di
questa norma europea non deve superare:
1 G\Omega a 23 +o- 2 oC e 50 +o- 5% di umidita' relativa, o
100 G\Omega nelle
condizioni di servizio
estreme di temperatura e di
umidita' specificate per la costruzione elettrica;
il
simbolo "X" dovra'
essere riportato dopo
gli estremi del certificato come indicato al paragrafo
27.2.9;
ovvero con il dimensionamento, la forma e la
disposizione o con altre misure di
protezione. L'assenza di cariche elettrostatiche pericolose deve dunque essere
dimostrata con test reali di accensione in una miscela di aria-metano con 8,5
+o- 0,5% di metano.
Tuttavia, se il pericolo di accensione non puo' essere evitato in sede
di progettazione, una etichetta di avvertimento deve indicare le misure di
sicurezza necessarie in servizio".
Appendice 3
Costruzioni elettriche per atmosfere
potenzialmente esplosive del Gruppo I
Sicurezza intrinseca "i"
Nota:
Nelle miniere grisutose
della Repubblica federale
di Germania la parola "Anlage" sostituisce "System".
1. Settore di applicazione.
1.1. Nel presente allegato sono riportate le regole specifiche di
realizzazione e di
collaudo di costruzioni
elettriche a sicurezza intrinseca
destinate, totalmente o in parte, ad essere utilizzate in atmosfere potenzialmente esplosive nelle miniere
grisutose, allo scopo di garantire
che dette costruzioni elettriche non provochino l'esplosione
dell'atmosfera circostante.
1.2. Il presente
allegato completa la norma europea EN 50020
"Sicurezza intrinseca "i
" (seconda edizione, agosto
1994) le cui prescrizioni si applicano
alla realizzazione e al collaudo delle costruzioni elettriche
a sicurezza intrinseca
e alle costruzioni elettriche associate.
1.3. Il presente
allegato non sostituisce
le norme di installazione delle costruzioni elettriche a sicurezza intrinseca,
delle costruzioni elettriche
associate e dei sistemi elettrici a sicurezza
intrinseca.
2. Definizioni.
2.1. Le definizioni che seguono, specifiche dei sistemi elettrici a sicurezza
intrinseca, sono applicabili nell'ambito del presente
allegato e completano le definizioni delle norme europee EN 50014
"Regole generali" e EN 50020 "Sicurezza intrinseca "i
".
2.2. Sistema elettrico a sicurezza intrinseca.
In un documento descrittivo l'insieme di costruzioni elettriche
viene definito un sistema nel quale i
circuiti di interconnessione o parte
di tali circuiti,
destinati ad essere
utilizzati in un'atmosfera potenzialmente esplosiva, sono circuiti
a sicurezza intrinseca che rispondono alle prescrizioni del presente
allegato.
2.3. Sistema elettrico
a sicurezza intrinseca
provvisto di certificato.
Sistema elettrico conforme a
quanto indicato al punto 2.2 per il quale
un laboratorio di
prova ha rilasciato un certificato da cui risulta che
il tipo di
sistema elettrico e'
conforme alle prescrizioni del
presente allegato.
Nota 1: Non occorre che ogni
costruzione elettrica facente parte di
un sistema elettrico
a sicurezza intrinseca venga provvista di certificato singolarmente, purche' sia identificabile senza possibilita' di equivoci.
Nota 2: Possono
essere installati senza
un certificato
complementare, nei limiti in cui lo
consentano le norme nazionali di installazione, i sistemi elettrici
conformi alle indicazioni di cui al punto 2.2 per i quali la conoscenza dei parametri elettrici delle
costruzioni elettriche garantite
a sicurezza intrinseca,
delle costruzioni
elettriche associate garantite,
dei dispositivi non garantiti conformi al punto 1.3 della norma europea EN 50014 "Regole
generali", nonche' la conoscenza dei parametri elettrici e fisici dei
componenti e dei conduttori di interconnessione permettano di dedurre senza
ambiguita' che la sicurezza intrinseca e' mantenuta.
2.4. Accessori.
Materiale elettrico che
consta soltanto di
elementi di connessione o
d'interruzione di circuiti a sicurezza intrinseca e che non comporta
nessuna conseguenza sulla
sicurezza intrinseca del
sistema, quali le scatole di raccordo, le scatole di
derivazione, i connettori, le prolunghe, gli interruttori, ecc.
3. Categorie di sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.
3.1. I sistemi elettrici a
sicurezza intrinseca o le parti che compongono detti sistemi, devono rientrare
in una delle due categorie "ia"
o "ib". Salvo
indicazioni contrarie, le
prescrizioni del presente
allegato si applicano ad entrambe le categorie.
Nota: I sistemi elettrici a sicurezza intrinseca o
le parti che li compongono possono appartenere a categorie diverse da quelle
delle costruzioni elettriche a
sicurezza intrinseca e delle
costruzioni elettriche associate che compongono il sistema o parte del
sistema.
Anche differenti parti di un sistema
elettrico a sicurezza intrinseca possono comportare varie categorie.
3.2. Categoria "ia".
I sistemi elettrici
a sicurezza intrinseca e le parti
di tali sistemi che rientrano
nella categoria "ia",
se sono conformi alle prescrizioni
applicabili alle costruzioni
elettriche a sicurezza
intrinseca della categoria
"ia" (punto 5.2 della
norma europea EN 50020 "sicurezza intrinseca") a meno che
il sistema elettrico a
sicurezza
intrinseca nel suo
insieme sia considerato come singolo elemento di una costruzione elettrica.
3.3. Categoria "ib".
I sistemi elettrici
a sicurezza intrinseca o le parti
di tali sistemi rientrano nella
categoria "ib" qualora
risultino conformi alle
prescrizioni applicabili alle
costruzioni elettriche della categoria "ib"
(punto 5.3 della norma europea EN 50020 "Sicurezza
intrinseca"), a meno che il
sistema elettrico a sicurezza intrinseca nel
suo insieme venga
considerato un singolo
elemento della costruzione
elettrica.
4. Conduttori di
interconnessione di un
sistema elettrico a sicurezza intrinseca.
4.1. I parametri elettrici e
tutte le caratteristiche dei conduttori di interconnessione tipici di un
sistema elettrico a sicurezza
intrinseca devono, per quanto riguarda la garanzia della
sicurezza intrinseca, essere indicati nei certificati che
corredano il sistema.
4.2. Quando un
cavo multiconduttore contiene allacciamenti che fanno parte
di piu' di un circuito a
sicurezza intrinseca, il cavo deve rispondere alle seguenti prescrizioni:
4.2.1. Lo spessore radiale dell'isolante deve essere
adeguato al diametro del
conduttore. Qualora l'isolante sia costituito da polietilene, lo
spessore radiale minimo deve essere di 0,2 mm.
4.2.2. Prima di uscire dalla
fabbrica, il cavo multiconduttore deve
essere sottoposto ad un collaudo dielettrico effettuato sotto
corrente alternativa, specificato sia
al punto 4.2.2.1, sia al punto
4.2.2.2.
Il risultato positivo del collaudo deve essere attestato da un
certificato rilasciato dal costruttore.
4.2.2.1. Ovvero ciascun conduttore, prima dell'assemblaggio
nel cavo, viene sottoposto
ad una tensione di valore efficace uguale a 3.000 V + (2.000 volte lo spessore radiale
dell'isolante espresso in
mm) V; il cavo assemblato:
viene sottoposto dapprima
ad un collaudo con una tensione di valore efficace pari a 500 V
applicata fra l'insieme delle armature o schermi del cavo uniti
elettricamente fra di loro e il
fascio di tutti i conduttori uniti elettricamente fra loro e
viene sottoposto poi a collaudo con tensione di valore efficace
pari a
1.000 V applicata
fra un fascio comprendente meta'
dei conduttori del cavo e un fascio comprendente l'altra meta'.
4.2.2.2. Ovvero il cavo montato:
viene dapprima collaudato con una tensione di valore
efficace pari a 1.000
V applicata fra il complesso delle armature o schermi del cavo
collegati elettricamente fra loro e il fascio di tutti i
conduttori uniti elettricamente fra loro e
viene in seguito collaudato con una tensione di valore efficace di 2.000 V applicata successivamente fra
ciascun conduttore del cavo e il fascio
formato da tutti
gli altri conduttori
collegati elettricamente fra loro.
4.2.3. Le prove
dielettriche indicate al
punto 4.2.2 devono essere
effettuate con una
tensione alternativa sensibilmente sinusoidale con frequenze comprese fra 48 Hz e 62 Hz,
prodotta da un trasformatore di adeguata potenza, tenuto conto della
capacita' del cavo. Nel caso di tensioni di prova sul cavo completo, la
tensione va aumentata
regolarmente, fino al valore specificato, in un tempo di almeno
10 secondi e mantenuta poi per almeno 60 secondi.
I collaudi devono essere effettuati dal fabbricante.
4.3. Non si possono prendere in considerazione
difetti di sorta fra i conduttori di un cavo multiconduttore se il sistema
corrisponde ad una delle seguenti prescrizioni:
4.3.1. Il cavo
e' conforme al punto 4.2 e ciascun circuito
individuale a sicurezza intrinseca
comporta uno schermo conduttore che garantisca un tasso di schermatura pari
almeno al 60%.
Nota: L'eventuale connessione
dello schermo alla massa o alla
terra sara' determinato dalle norme d'impianto.
4.3.2. Il cavo,
conforme al punto
4.2, e' protetto efficacemente contro i deterioramenti e ciascun circuito
individuale a sicurezza intrinseca presenta, nel corso del normale
funzionamento, una tensione massima uguale o inferiore a 60 volt.
4.4. Quando un cavo multiconduttore e' conforme alla normativa di
cui al
punto 4.2, ma non a quella del punto 4.3 e contiene soltanto
circuiti a sicurezza intrinseca facenti
parte di un medesimo sistema elettrico
a sicurezza intrinseca, oltre all'applicazione di quanto
espresso al punto 3.2 o
3.3, bisogna prendere in
considerazione l'eventualita' di guasti in un massimo di 4 conduttori del cavo.
4.5. Allorquando un
cavo multiconduttore e'
conforme alla normativa di
cui al punto 4.2 ma
non a quella del punto 4.3 e
contiene circuiti a
sicurezza intrinseca facenti
parte di vari sistemi elettrici
a sicurezza intrinseca,
ciascun circuito a sicurezza intrinseca
contenuto nel cavo
deve presentare un
coefficiente di sicurezza pari a 4 volte quello richiesto al punto 3.2
o 3.3.
4.6. Ove un cavo multiconduttore non risponda ai requisiti di cui
ai punti 4.2 e 4.3,
oltre all'applicazione dei punti 3.2 o 3.3 bisognera' considerare
l'eventualita' di un numero imprecisato di guasti nei conduttori
del cavo.
4.7. I certificati che corredano il sistema elettrico a sicurezza
intrinseca devono specificare le condizioni di
utilizzazione risultanti dall'applicazione dei punti da 4.3 a 4.6.
5. Accessori usati nei sistemi elettrici di sicurezza intrinseca.
Gli accessori citati nei documenti di certificazione come
parte integrante di un
sistema elettrico a sicurezza intrinseca devono essere
conformi:
ai punti 7 e 8 della norma europea EN 50014 "Regole generali";
nonche' ai punti
6 e 12.2 della norma
europea EN 50020, sicurezza intrinseca "i".
Il contrassegno deve riportare almeno il nome del
costruttore o il suo marchio di fabbrica depositato.
Nota: L'utilizzazione di
accessori non certificati
rientra nell'ambito della normativa di installazione.
6. Collaudi tipologici.
I sistemi elettrici
a sicurezza intrinseca
devono essere sottoposti a
prove conformi alle prescrizioni
relative ai collaudi tipologici di cui
al punto 9 della norma europea EN 50020, sicurezza intrinseca "i", tenendo tuttavia conto
del punto 4 del presente
allegato.
7. Contrassegni dei sistemi elettrici a sicurezza intrinseca.
I sistemi elettrici garantiti a sicurezza intrinseca devono recare il contrassegno del detentore del certificato del sistema almeno su una delle costruzioni elettriche del sistema collocata in un punto "strategico". Il contrassegno deve comportare le indicazioni minime prescritte al punto 27.6 della norma europea EN 50014 "Regole generali", nonche' le lettere SYST.